Art. 9 (Convenzione Firenze)
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[1]Il progetto di esecuzione con le perizie ed i capitolati, approvato dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi, secondo l'art. 6, deve intendersi definitivo. Nondimeno, sara' in facolta' dell'amministrazione dello Stato di ordinare, previo accordo col Municipio, quelle varianti che essa reputera' necessarie nella formazione e disposizione degli ambienti ed anche di richiedere opere ed impianti accessori non compresi in progetto, sempre quando da cio' non derivi un aumento di spesa oltre il prestabilito limite di lire ottocentomila previste nel progetto medesimo.
[2]Se le varianti avessero per effetto di modificare in qualche modo i rapporti contrattuali del Comune con gli assuntori dei lavori, dovra' esserne tenuto conto nella liquidazione definitiva di cui all'articolo seguente.
Testo in vigore dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
