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Lo Stato si obbliga di versare alla Cassa di risparmio di Firenze, per conto del Comune, mediante venti annualita' eguali di lire cinquantanovemila centocinque (L. 59,105) (salvo quanto sara' disposto in appresso all'art. 12), comprensive oltre una rata di capitale anche dell'interesse composto del 2,75 per cento netto da ogni qualsiasi imposta o tassa presente e futura, il prezzo del terreno come sopra fissato in L. 100,000, e l'ammontare delle opere che entro il prestabilito limite di L. 800,000 il Municipio medesimo avra' effettivamente sostenuto per la costruzione del palazzo, completato come e' dette all'articolo 5, restando espressamente convenuto che qualora l'anzidetta spesa superasse le previste L. 800,000, ogni eccedenza, qualsiasi ragione od eccezione rimossa, sarebbe a carico del Municipio.

Testo in vigore dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-03-06;84~convenzione-firenze-art7 · fonte del testo

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