Art. 3 (Convenzione Firenze)
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Oltre l'area di mq. 2103 che verra' occupata dall'edificio, il Municipio si obbliga di cedere, in prosecuzione e per tutta la lunghezza dal lato nord dell'edificio stesso, una stricia di terreno larga metri 7,20 in modo da formare un cortile di circa mq. 265, da adibirsi esclusivamente a servizio della posta e del telegrafo; ben inteso che su questo cortile non potranno inalzarsi costruzioni di qualsiasi genere, ad eccezione di pensiline, o di tettoie a vetri ad altezza non maggiore di metri 5 dal suolo, e che dovra' essere riservato, senza alcuna limitazione, il diritto di luce e di prospetto per gli edifici che venissero in seguito costruiti sull'area attigua.
Testo in vigore dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
