Art. 16 (Convenzione Firenze)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le spese della presente Convenzione e conseguenziali saranno a carico dello Stato.
Testo in vigore dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
