Art. 15 (Convenzione Firenze)
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Lo stesso Governo del Re si riserva la facolta' di far sorvegliare, nel modo che reputera' piu' opportuno, l'esecuzione dei lavori, assumendo a proprio carico la spesa all'uopo necessaria.
Testo in vigore dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
