Art. 14 (Convenzione Firenze)
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Il Governo del Re si impegna, nei limiti della legge e dei regolamenti, a far dichiarare di pubblica utilita' le espropriazioni di immobili che avessero a rendersi necessarie per la esecuzione del progetto.
Testo in vigore dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
