Art. 13 (Convenzione Firenze)
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[1]La Cassa di risparmio, mentre accetta l'obbligo assunto dal Governo di pagare per conto del Comune, per il rimborso delle lire novecentomila, le quali saranno da essa somministrate al Comune stesso ai termini del precedente articolo 7, nonche' pei relativi interessi, l'annualita' di L. 59,105, intende restare estranea alle conseguenze di cio' che e' stato pattuito all'articolo 11, sia relativamente al ritardo dei pagamenti, alla loro sospensione o alla loro restituzione, nonche' alla diminuzione delle quote annue prevista dall'articolo 12. E, conseguentemente, il Comune garantisce alla Cassa medesima, salvo la rivalsa contro l'Amministrazione dello Stato, il puntuale pagamento alle convenute scadenze di tutte le annualita', fino al totale rimborso delle somme somministrate e relativi interessi, nonche' il loro ammontare invariabile di L. 59,105, corrispondendo del propio cosi' le intere annualita' stesse come ogni differenza tra l'ammontare di L. 59,105 e la minor somma a cui le annualita' possano essere ridotte ai sensi dell'articolo 12.
[2]Percio', quando entro il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario il R. Governo non abbia versata la convenuta annualita' di L. 59,105, o quando l'abbia versata in somma inferiore, il pagamento della intera rata ovvero della differenza sara' senz'altro e per effetto del termine, senza nessun obbligo di contestazione o costituzione in mora, eseguito dal Comune di Firenze, che a cio' espressamente si impegna.
Testo in vigore dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
