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Finche' non sia stata approvata la contabilita' finale dei lavori, nel modo indicato nel precedente articolo 10, l'ammontare di ciascuna annualita' che lo Stato paghera' alla Cassa di risparmio di Firenze, per conto del Comune, sara' di L. 59,105.00, corrispondente (come risulta dall'articolo 7) al capitale di L. 900,000, carico massimo, oltre i relativi frutti, dello Stato; beninteso che verrebbero fatte le corrispondenti deduzioni nelle annualita' maturande, qualora la spesa per la costruzione del palazzo fosse inferiore alle lire ottocentomila previste in progetto.

Testo in vigore dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-06;84~convenzione-firenze-art12 · fonte del testo

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