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Per tale occupazione ed in attesa della liquidazione definitiva del valore della parte occupata, la Ditta stessa ha depositato alla Cassa depositi e prestiti la somma di L 68,960 (sessantottomila novecentosessanta) che rappresenta il prezzo offerto per la ripetuta parte di immobile.
Testo in vigore dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
