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Il Municipio di Genova, dovra', prima della detta consegna, dimostrare di avere eseguito il pagamento, a favore dell'Amministrazione carceraria, della somma di L. 300,000, salvo a pagare le restanti L. 200,000 nel modo indicato all'articolo 7, restando a sua disposizione, per effetto della fattagli cessione, la somma di lire 68,960 depositata alla Cassa depositi e prestiti, come e' detto all'articolo 4, nonche' i relativi interessi.
Testo in vigore dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
