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[1]Gli accordi stabiliti dai precedenti articoli 8 e 16 e seguenti 22 e 23 si intendono subordinati all'approvazione del Parlamento, che il Governo si riserva di provocare.
[2]Nel relativo progetto di legge sara' inserta la facolta' al Municipio di provvedere al pagamento delle L. 1,100,000 mediante prestito, nonostante il disposto dell'articolo 163 della legge comunale.
Testo in vigore dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
