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Finche' non sia stata approvata la contabilita' finale dei lavori l'ammontare di ciascuna annualita' sara' di lire sessantacinquemila (65,000) come e' detto al precedente art. 12, salvo a ridurre proporzionalmente l'ammontare delle annualita' residuali e a dedurre quanto venne pagato in piu' nelle precedenti, qualora la spesa effettivamente occorsa per la costruzione del palazzo ed opere accessorie risultasse inferiore alla prestabilita somma di L. 1,100,000.
Testo in vigore dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
