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[1]Appena pronto ed abitabile il detto palazzo passera' in libera e piena proprieta' dello Stato, il quale, in corrispettivo, si obbliga di pagare al Municipio di Genova, indipendentemente dal prezzo dell'area di cui al precedente articolo 9, un'annualita' di lire sessantacinquemila (L. 65,000) per trent'anni, netta da tassa di ricchezza mobile, ritenuto che la spesa per la costruzione del palazzo, e per le opere accessorie, secondo il progetto che sara' definitivamente approvato, non sia inferiore alla preventivata somma di L. 1,100,000.
[2]La detta annualita' di L. 65,000, comprende interessi e ammortamento tenuto conto anche degli anticipi che verranno fatti dal Municipio durante la costruzione.
[3]Qualora la spesa per la costruzione del palazzo e per le opere accessorie superi lo stabilito limite di L. 1,100,000, qualsiasi eccedenza sara' a carico del Municipio, sempreche' gli aumenti non dipendano da varianti ordinate dal Ministero delle poste e dei telegrafi.
Testo in vigore dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
