Art. 5 (Approvazione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il Municipio di Genova e' autorizzato a contrarre un prestito di L. 1,100,000 nonostante il disposto dell'articolo 163 della legge comunale.
Testo in vigore dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
