Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' autorizzata la spesa di L. 500,000, quale concorso dello Stato per il compimento dei restauri ai monumenti di Venezia, ad integrazione di altrettanta somma da erogarsi al medesimo scopo a carico di quel Comune.
[7]La somma suddetta sara' corrisposta in cinque annualita' eguali, da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio dell'istruzione pubblica, a partire dall'esercizio finanziario 1909-910.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1908.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Giolitti. Carcano. Rava.
[12]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
[13]--------------- Nota redazionale Il testo riportato e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 13/01/1909, n. 9 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
