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[1]L'azione pel conseguimento della sopratassa dovuta pel mancato pagamento si prescrive nei termini stessi nei quali si prescrive la domanda della tassa o del supplemento della medesima.
[2]Le altre pene si prescrivono entro il termine di cinque anni decorribili dalla commessa contravvenzione.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
