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[1]Il pagamento della tassa dovuta a tenore dell'art. 12 si fa a trimestri maturati.
[2]Ove cessasse o si sciogliesse per qualsivoglia motivo la Societa', dovra' pagarsi la tassa soltanto fino al compimento di quel trimestre entro il quale si provera' avere avuto luogo la cessazione o lo scioglimento dell'associazione.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
