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[1]La tassa imposta coll'art. 12 sara' pagata dalle Societa' straniere soltanto in proporzione del capitale complessivo che le Societa' medesime avranno destinato alle loro operazioni nello Stato.
[2]L'Amministrazione delle Finanze, sentiti i rappresentanti di tali Societa', determinera' annualmente la porzione del loro capitale che deve andar soggetto alla tassa.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
