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[1]Le pensioni da concedersi in esecuzione della presente Legge, non potranno decorrere se non dal giorno della promulgazione della medesima.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[3]Dato a Torino addi' 2 febbraio 1868.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo.
[6]E. Bertole-Viale. A. Riboty.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1868 al 16 dicembre 2009
