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[1]E' rigorosamente vietato ai magistrati di ricevere informazioni private relativamente a cause pendenti davanti ad essi, di ricorrere ad altri per la compilazione delle sentenze ed ordinanze.
[2]E' colpa grave per il magistrato quando il suo dovere d'ufficio non lo richieda, l'ingerirsi nell'andamento degli affari giudiziari ed il prestare in essi opera retribuita od esercitarvi influenza con sollecitazioni o raccomandazioni.
Testo in vigore dal 6 agosto 1908 al 16 dicembre 2009
