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[1]I magistrati inamovibili che si trovino in uno dei casi d'incompatibilita' previsti dall'articolo precedente, nonche' quelli che per qualsiasi causa, anche indipendente da loro colpa, non possano, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario, sono tramutati, anche senza loro consenso, ad altra sede, per decreto Reale, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura.
[2]Il parere e' dato da una sezione speciale del Consiglio superiore eletta dal Consiglio stesso in adunanza plenaria e composta di membri residenti in Roma.
[3]Il parere di detta sezione sara' anche richiesto quando il Governo, per i motivi di cui al primo comma, non creda di destinare un giudice o un giudice aggiunto ad una sede alla quale possa avervi diritto per mancanza di altri concorrenti dello stesso grado o categoria, ai termini dell'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n 511.
Testo in vigore dal 6 agosto 1908 al 16 dicembre 2009
