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[1]Entro l'anno dalla pubblicazione della presente legge potranno essere dispensati dall'impiego per decreto Reale, previo parere della Corte Suprema disciplinare, quei magistrati dei quali consti che abbiano perduta nell'opinione pubblica la fiducia, stima o considerazione che la loro carica esige, quand'anche siano gia' sottoposti prima della presente legge a procedimento disciplinare e siano stati assolti od abbiano espiata la pena.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 24 luglio 1908.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Orlando.
[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
[7]--------------- Nota redazionale Il testo riportato e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 07/08/1908, n. 184 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 6 agosto 1908 al 16 dicembre 2009
