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La disposizione dell'art. 3 non e' applicabile ai magistrati i quali si trovino nelle condizioni previste in detto articolo, all'epoca della pubblicazione della presente legge finche' conservino lo stesso grado e la stessa residenza, salva l'applicazione dell'art. 4 quando risulti che le condizioni medesime rendono effettivamente incompatibile il magistrato nella sede che occupa.
Testo in vigore dal 6 agosto 1908 al 16 dicembre 2009
