Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I procuratori generali presso le Corti di appello possono essere collocati a disposizione del ministro della giustizia, quando cio' sia richiesto da bisogni del servizio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e per un termine non eccedente i sei mesi.
[2]Quando nel termine per cui furono collocati a disposizione non sono stati richiamati alle loro funzioni, essi sono collocati in aspettativa per motivi di servizio per un termine non eccedente due anni.
[3]Se non vengono richiamati alle loro funzioni neppure nel termine dell'aspettativa, essi sono dispensati dal servizio ed ammessi a far valere il loro diritto a pensione a norma di legge.
Testo in vigore dal 6 agosto 1908 al 16 dicembre 2009
