Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I magistrati dei tribunali e delle Corti di appello non possono appartenere a corpi giudiziari nella cui circoscrizione i loro parenti fino al secondo grado o i loro affini di primo grado esercitino la professione di procuratore o abitualmente quella di avvocato.

[2]La stessa disposizione e' applicabile ai magistrati di cassazione nel caso che i parenti od affini nei gradi di cui sopra esercitino abitualmente la professione di avvocato o di procuratore nel distretto di Corte d'appello dove la Corte di cassazione ha la sede.

[3]La stessa disposizione e' applicabile ai pretori nel caso che i parenti od affini nei gradi di cui sopra esercitino abitualmente la professione di avvocato, di procuratore o di mandatario davanti la pretura.

[4]I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinita' fino al 3° grado non possono far parte dello stesso Collegio o corpo giudiziario.

Testo in vigore dal 6 agosto 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-24;438~art3 · fonte del testo

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