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[1]I magistrati dei tribunali e delle Corti di appello non possono appartenere a corpi giudiziari nella cui circoscrizione i loro parenti fino al secondo grado o i loro affini di primo grado esercitino la professione di procuratore o abitualmente quella di avvocato.
[2]La stessa disposizione e' applicabile ai magistrati di cassazione nel caso che i parenti od affini nei gradi di cui sopra esercitino abitualmente la professione di avvocato o di procuratore nel distretto di Corte d'appello dove la Corte di cassazione ha la sede.
[3]La stessa disposizione e' applicabile ai pretori nel caso che i parenti od affini nei gradi di cui sopra esercitino abitualmente la professione di avvocato, di procuratore o di mandatario davanti la pretura.
[4]I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinita' fino al 3° grado non possono far parte dello stesso Collegio o corpo giudiziario.
Testo in vigore dal 6 agosto 1908 al 16 dicembre 2009
