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Il tribunale disciplinare allorquando assolve l'incolpato o lo condanna a pena diversa dalla rimozione o destituzione, dichiara revocata la sospensione dall'ufficio o dallo stipendio che sia stata precedentemente disposta e ordina che gli siano restituiti gli arretrati dello stipendio.
Testo in vigore dal 6 agosto 1908 al 16 dicembre 2009
