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[1]Il commissario istruttore, allorche' ritenga la istruzione completa, comunica gli atti raccolti al Pubblico Ministero per le sue richieste definitive, e rimette quindi gli atti stessi e le richieste del Pubblico Ministero al tribunale disciplinare.
[2]Il tribunale disciplinare, ricevuti gli atti e le richieste, se ritenga che dalle prove raccolte risultino escluse le colpe imputate, ed il pubblico ministero concluda per non farsi luogo a ulteriore procedimento, pronunzia ordinanza conforme. Altrimenti fissa il giorno del dibattimento e decide se i testi o i periti sentiti nell'istruzione o alcuno di essi debbano essere nuovamente assunti nel dibattimento stesso.
[3]Puo' anche, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, ordinare un supplemento d'istruzione.
Testo in vigore dal 6 agosto 1908 al 16 dicembre 2009
