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[1]L'azione disciplinare e' promossa dal pubblico ministero per ordine del ministro della giustizia.

[2]Il presidente del Consiglio disciplinare o Suprema Corte disciplinare, ricevuta la richiesta del pubblico ministero, convoca il rispettivo consesso affinche' decida con sua ordinanza se il magistrato contro il quale fu promossa l'azione disciplinare debba essere sospeso dalle sue funzioni e, in tutto o in parte, dallo stipendio, e se occorra una istruzione preventiva o si possa fissare il dibattimento disciplinare.

[3]Nel caso che un'istruzione occorra, si provvede con l'ordinanza medesima alla nomina di istruttore scelto fra i membri del collegio.

[4]La ordinanza di cui sopra e' prefissa in Camera di consiglio sulle conclusioni scritte del pubblico ministero.

[5]Se l'ordinanza fu emessa da un Consiglio disciplinare e in essa si neghi la sospensione dall'ufficio richiesta dal Pubblico Ministero, questi puo' ricorrere per tale parte alla Suprema Corte disciplinare che decide definitivamente nelle stesse forme.

Testo in vigore dal 6 agosto 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-07-24;438~art20 · fonte del testo

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