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[1]Se per infermita' o debolezza di mente, giudicata permanente, o per accertata inettitudine un magistrato inamovibile non puo' adempiere convenientemente ai doveri del proprio ufficio, e' dispensato dall'impiego con decreto Reale, previa declaratoria conforme della Corte suprema disciplinare di cui al seguente art. 17 e secondo le norme di procedura che saranno fissate col regolamento.

[2]Se la infermita' o debolezza di mente ha carattere temporaneo, il magistrato puo' essere collocato in aspettativa, con le stesse forme, per un periodo di tempo non superiore a due anni.

Testo in vigore dal 6 agosto 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-24;438~art2 · fonte del testo

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