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[1]La Suprema Corte disciplinare giudica con l'intervento di sette membri, tre senatori e quattro magistrati, compreso il presidente.

[2]Tenuto conto degl'impedimenti per giustificati motivi e delle eventuali astensioni e ricuse, la costituzione del Collegio giudicante vien fatta preferendo quanto ai membri senatori, coloro che da maggior tempo formano parte della Suprema Corte disciplinare, o, a parita' di tempo, i piu' anziani di eta'; e quanto ai magistrati, coloro che hanno maggior grado o, a parita' di grado, maggiore anzianita'.

[3]Le funzioni del Pubblico Ministero presso la Suprema Corte disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma.

Testo in vigore dal 6 agosto 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-24;438~art19 · fonte del testo

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