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I magistrati che mancano ai loro doveri o tengono in ufficio o fuori una condotta tale che li renda immeritevoli della fiducia e considerazione di cui devono godere o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, sono soggetti a provvedimenti disciplinari secondo le disposizioni seguenti.
Testo in vigore dal 6 agosto 1908 al 16 dicembre 2009
