Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I magistrati che hanno conseguito il grado di giudice e ne hanno esercitato per tre anni le funzioni sono inamovibili.
[2]I magistrati inamovibili non possono essere privati dalla loro carica e del loro stipendio, ne' sospesi, ne' senza il loro consenso posti in disponibilita', in aspettativa o a riposo, oppure tramutati in altra sede, tranne che nei casi previsti dalla legge e secondo le forme dalla medesima prescritte.
Testo in vigore dal 6 agosto 1908 al 16 dicembre 2009
