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[1]I magistrati che hanno conseguito il grado di giudice e ne hanno esercitato per tre anni le funzioni sono inamovibili.

[2]I magistrati inamovibili non possono essere privati dalla loro carica e del loro stipendio, ne' sospesi, ne' senza il loro consenso posti in disponibilita', in aspettativa o a riposo, oppure tramutati in altra sede, tranne che nei casi previsti dalla legge e secondo le forme dalla medesima prescritte.

Testo in vigore dal 6 agosto 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-24;438~art1 · fonte del testo

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