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[1]Tenuto conto della velocita' indicata nell'art. 4 e del tempo di fermata nei singoli porti, ciascun viaggio da Genova e di ritorno da Batavia sara' eseguito in base all'orario approvato dal Ministero della marina.

[2]Nei casi di ritardi nell'arrivo a Batavia od a Genova non derivanti da forza maggiore giustificata, la Compagnia incorrera' in una multa di L. 50 per ogni ora dopo le prime 24 ore di ritardo.

[3]Qualora senza circostanza di forza maggiore, non fosse effettuato qualche viaggio fra Genova e Batavia e viceversa, la Compagnia incorrera' nella multa di lire mille oltre la perdita della corrispondente sovvenzione.

[4]La mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore.

[5]L'ammontare delle multe sara' ritenuto mensilmente sulle quote della sovvenzione e sussidiariamente sara' prelevato dalla cauzione, la quale dovra' esser subito ripristinata per intero.

[6]Nel caso d'interruzione del servizio il ministro della marina potra' con semplice lettera o nota stragiudiziale eccitare la Compagnia ad eseguirlo secondo le norme prescritte dal presente capitolato e tale invito corrispondera' ad una formale e legale costituzione in mora.

[7]Quando non ostante tale invito si verificassero nuove interruzioni, sara' in facolta' del ministro della marina di chiedere la risoluzione del contratto, che potra' essere per questo solo motivo pronunciata dal competente tribunale.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-esecuzione-comunicazione-periodica-fra-genova-e-i-art6 · fonte del testo

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