Art. 29 (Capitolato B)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le penalita' sono applicate dal Ministero della marina, su proposta dell'Ispettorato dei servizi marittimi.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
