Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I concessionari hanno l'obbligo del trasporto dei piccoli colli con le modalita' che saranno determinate dal Comitato pei servizi marittimi.

[2]I colli stessi non potranno superare il peso di kg. 60 e la tariffa non potra' superare centesimi 60 per ogni collo.

[3]Il loro volume non dovra' superare un quarto di metro cubo.

[4]Il trasporto dei piccoli colli sara' effettuato dall'agenzia di partenza a quella di destinazione, coll'aumento di centesimi 10 per ciascun collo per indennizzo di prestazione per le operazioni doganali.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-b-art19 · fonte del testo

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