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In caso di obbligo imposto dal Ministero della marina di eseguire tutti i servizi o una parte di essi, e cio' previo il parere del Comitato pei servizi marittimi i viaggi di eccedenza della meta' del numero imposto dalle convenzioni saranno retribuiti con un supplemento di sovvenzione corrispondente al 50 per cento della sovvenzione normale.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~art70 · fonte del testo

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