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[1]In caso di sospensione di una o piu' linee sovvenzionate, ordinata dal Ministero della marina, sara' corrisposta ai concessionari, tanto a titolo di interesse del capitale, quanto a titolo di deprezzamento dei piroscafi assegnati alle linee stesse, del materiale, delle provviste e per coprire i concessionari delle spese restanti a loro carico, un'indennita' (non superiore al 50 per cento della sovvenzione normale) che sara' determinata con deliberazione del Comitato pei servizi marittimi.

[2]Ove i concessionari pero' intendessero di continuare i servizi delle linee per le quali venne disposta la sospensione e il Ministero della marina non vi si opponesse, avranno diritto alla sola sovvenziono normale.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~art68 · fonte del testo

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