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[1]I concessionari dovranno provvedere perche' ad ogni approdo possano essere imbarcate le merci pronte per l'esportazione; a tale scopo dovranno lasciare un proporzionale spazio a bordo pei diversi scali in relazione con la media del movimento commerciale di essi, secondo che sara' stabilito dal Comitato pei servizi marittimi, sentiti i concessionari.

[2]Gli speditori che almeno tre giorni prima della partenza del piroscafo dal porto capolinea abbiano impegnato lo spazio a bordo per il caricamento di merci in un porto di scalo, in caso di inadempimento da parte del vettore, potranno ricorrere all'azione giudiziaria derivante dal diritto comune.

[3]Non adempiendo all'obbligo di cui nel primo comma del presente articolo i concessionari saranno tenuti verso gli speditori, la cui merce non venisse imbarcata, a eseguirne il trasporto nel viaggio successivo, senza compenso, sempre pero' che gli speditori stessi abbiano dato alle locali agenzie un preavviso di cinque giorni.

[4]Quando non fosse presentata all'imbarco la merce impegnata, il concessionario avra' diritto al 50 per cento del nolo.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~art49 · fonte del testo

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