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[1]I concessionari hanno l'obbligo del trasporto dei piccoli colli contenenti le merci determinate dal Comitato pei servizi marittimi e con le modalita' da determinarsi dal Comitato stesso, sentiti i concessionari, i quali non potranno applicare al trasporto stesso tariffe superiori alle seguenti:

[2]1° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi localita' del Regno, toccata da piroscafi adibiti alle linee aggiudicate:

[3]fino a 60 kg.... L. l fino a 120 kg.... » 2

[4]2° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi localita' del Regno e qualsiasi localita' del Mediterraneo, toccate da piroscafi adibiti alle linee aggiudicate:

[5]fino a 60 kg.... L. 2 fino a 120 kg.... » 4

[6]Il volume dei piccoli colli non dovra' superare un quarto di metro cubo.

[7]Il trasporto dei piccoli colli sara' effettuato dall'agenzia di partenza a quella di destinazione con l'aumento sul prezzo di trasporto, per indennizzo di operazioni doganali ed altre relative al transito, di centesimi 10 pei piccoli colli di cui al n. 1 e di centesimi 20 per quelli di cui al n. 2.

[8]Facilitazioni di viaggio e trasporti per conto dello Stato.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~art41 · fonte del testo

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