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[1]Il ministro della marina avra' diritto di noleggiare pei servizi straordinari dello Stato i piroscafi dei concessionari completamente armati.

[2]In questo caso sara' corrisposto ai concessionari un compenso risultante dai seguenti elementi per tutta la durata effettiva del noleggio:

[3]1° il 5 per cento annuo per interesse sul valore attuale del piroscafo;

[4]2° il rimborso delle spese vive e cioe':

  • a)il 12 per cento annuo sul valore iniziale del piroscafo per le quote di ammortamento, manutenzione e riparazioni ordinarie, spese di amministrazione e fondo grandi riparazioni;
  • b)consumo del carbone e delle materie grasse, paghe e panatiche dell'equipaggio, e spese portuali ed assicurazione.

[5]Il materiale dovra' essere restituito nelle condizioni in cui fu consegnato, salvo il deprezzamento normale.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~art37 · fonte del testo

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