Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Per l'accettazione del materiale navale di primo impianto, sia nuovo, sia gia' in navigazione, ma rispondente alle condizioni del presente quaderno d'oneri, nonche' di quello che sara' in seguito costruito, il Ministero della marina nominera' apposita Commissione, la quale, nelle visite del materiale si atterra' al regolamento speciale per l'esecuzione dei servizi marittimi, da emanarsi dal Ministero medesimo, ed alle istruzioni di cui ai seguenti articoli.

[2]La Commissione visita lo scafo internamente ed esternamente esigendo, dove occorra, che esso sia messo a secco in un bacino o sopra uno scalo, da designarsi d'accordo fra il Governo ed il concessionario. Ispeziona ugualmente la macchina e le caldaie e verifica gli attrezzi e i corredi di dotazione fissa o di ricambio.

[3]Procede inoltre alle prove di velocita' in mare, le quali devono essere eseguite sotto la pressione di regime.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~art25 · fonte del testo

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