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[1]Nel periodo dei tre anni di cui all'articolo precedente, i concessionari dovranno adibire ai servizi piroscafi di nuova costruzione.

[2]Potranno rimanere in servizio fino al termine del contratto, purche' mantengano le caratteristiche prescritte, i piroscafi Barletta, Brindisi, Gallipoli, Jolanda e Molfetta.

[3]E' pure consentito ai concessionari di surrogare temporaneamente nei casi di ordinarie riparazioni, con piroscafi usati, quelli normalmente adibiti ai servizi.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~art18 · fonte del testo

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