Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 maggio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Tutti gli immobili sono ceduti nello stato in cui si trovano e come sono posseduti dal demanio, a corpo e non a misura e senza garanzie oltre quelle cui resta soggetto il venditore per effetto dell'art. 1484 del Codice civile.
Testo in vigore dal 27 maggio 1910 al 16 dicembre 2009
