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[1]Allegato.
[2]SCHEMA di convenzione fra l'Amministrazione militare ed il municipio di Genova per la vendita a quest'ultimo di aree demaniali in Genova e per la risoluzione della vertenza relativa alla convenzione per l'adattamento delle Fronti Basse.
[3]Promettesi che tra il comune di Genova e l'Amministrazione militare sono in corso due vertenze, l'una delle quali riguarda la libera disponibilita' per parte dell'Amministrazione militare della Piazza d'armi del Bisagno, l'altra la liquidazione del compenso preteso dal Comune per l'abbattimento dello Fronti Basse.
[4]Si riassume qui appresso lo stato di ciascuna di esse:
[5]1° con la legge 20 giugno 1877, n. 3908, venne approvato il piano regolatore e di ampliamento della citta' di Genova dal lato orientale con una modificazione richiesta dal Ministero della guerra e che consisteva nell'indicarvi come destinato a Piazza d'armi il terreno della spianata del Bisagno che, secondo le proposte del Comune, avrebbe dovuto essere destinato a pubblico giardino.
[6]Pretende il Comune che, sussistendo quel vincolo, non possa l'Amministrazione militare consentire a che al terreno sia data altra destinazione; l'Amministrazione, che avrebbe interesse ad alienarlo come fabbricabile in gran parte, in applicazione alle leggi 5 marzo 1901, n. 151, e 14 luglio 1906, n. 496, ritiene che il vincolo essendo stato imposto a sua richiesta, debba intendersi cessare anche a sua richiesta e poter solo il Comune far rivivere, se del caso, la domanda primitiva di destinazione a pubblico giardino.
[7]2° colle convenzioni intervenute in Roma il 26 settembre 1883 fra il Governo ed il municipio di Genova, riguardanti questioni edilizie, commerciali ed economiche, si stabiliva fra altro, che il Municipio avrebbe demolito i bastioni e colmati i fossi costituenti il tratto della grande cinta orientale di Genova, compreso fra il bastione di Montesano e quello del Prato, denominato le Fronti Basse e che avrebbe costruito un recinto difensivo in sostituzione di tale opera di fortificazione.
[8]Il recinto doveva essere formato da un muro d'argine lungo la sponda destra del torrente Bisagno e di fronte ai bastioni e fossi da sopprimersi, nonche' le due tagliate che staccandosi dall'estremita' di detto muro, facessero capo, da una parte al saliente del bastione Prato e dall'altra a quello del bastione di Montesano, limitante il tratto di cinta da sopprimersi.
[9]Convenivasi inoltre che il sedime delle demolende opere di fortificazioni al di la' dell'antica porta Pila fino al bastione del Prato dovesse incorporarsi alla Piazza d'armi allora esistente, e che l'altro terreno risultante fra la stessa porta Pila ed il bastione di Montesano, unitamente alle aree attigue sino al Bisagno, escluso pero' lo spazio occupato dalla ferrovia, passasse in piena ed assoluta proprieta' al comune di Genova, quale corrispettivo delle spese che questo avrebbe incontrato per la esecuzione di tutti i lavori sopramenzionati.
[10]Delle accennate convenzioni l'allegato A specificava i particolari dei progettati lavori, ed il modo di compensarli, il sub-allegato A stabiliva l'importo presunto dei lavori stessi in L. 960,000, ed il sub-allegato A 1°, all'allegato A, la tariffa dei prezzi e condizioni in base ai quali i lavori sarebbero stati liquidati.
[11]Nell'allegato A veniva inoltre chiarito che la quantita' di terreno da cedersi al Municipio sarebbe stata quanto ne fosse occorsa perche', valutata al prezzo di L. 20 per ogni mq., costituisse una somma eguale alla spesa dal Comune sostenuta per la costruzione delle opere eseguite per conto dell'Amministrazione militare, quale risultasse dalla liquidazione da farsi di concerto tra le parti, e che la misura di detto terreno si sarebbe fatta partire dalla tagliata di Montesano progredendo verso sud della spianata all'uopo stabilita, escluse le vie comunali gia' esistenti.
[12]I lavori vennero ultimati nell'anno 1894 ma la relativa contabilita' si pote' completare soltanto il 3 marzo 1901, con dati forniti dal Municipio, essendosi la Direzione del genio militare trovata priva dei dati necessari per poter compilare da sola ed a tempo debito la contabilita' in discorso.
[13]Questo fatto poi e' stato anche causa che i documenti contabili non fossero compilati tassativamente come era convenuto, e cioe' coi metodi e le prescrizioni in vigore per il Genio militare.
[14]Avvenne inoltre che dalla fatta liquidazione, risulta un ammontare di spesa a carico dell'Amministrazione della guerra di lire 1,567,743.55 che fu gia' compensata in parte mediante cessioni di terreni per l'ammontare di L. 1,326,142 in forza della convenzione 1883 e, mentre la Direzione del genio sosteneva che nella stessa somma sovraindicata di L. 1,567,743.55 fosse da detrarsi l'importo di alcuni lavori, che non era obbligata di rimborsare, il Municipio dal conto suo insisteva per avere il rimborso totale della ripetuta somma, ed anzi riteneva di avere il diritto ancora al pagamento degli interessi su quella ancora dovuta dall'Amministrazione militare per la ritardata liquidazione finale.
[15]A seguito di opportune trattative per trovare un equo componimento sulle insorte controversie, si e' convenuto quanto appresso:
[16]Art. 1.
[17]L'Amministrazione militare cede in piena proprieta' al municipio di Genova le aree tinteggiate in rosso nei tipi che formino gli allegati A e B, cioe':
- a)l'area della Piazza d'armi nella parte sud del Bisagno in Genova, nonche' la proprieta' delle aree demaniali costituenti le sedi delle strade ad est, ed ovest e a sud della piazza gia' gravata di servitu' a favore del pubblico;
- b)l'area a nord-est della nuova stazione orientale, compresa la tagliata di Montesano gia' chiesta dal Municipio a transazione della convenzione per l'abbattimento dello Fronti Basse ed indicata colle sue dimensioni nel tipo allegato A;
- c)le aree costituenti gli spalti che si trovano a sud di Piazza d'armi e sottostanti alle mura del Prato, affittate al Municipio ad uso giardino con la Convenzione del 7 febbraio del 1899 avente decorrenza dal 1° gennaio 1895 e per anni 30; limitate pero' alla tagliata della Strega, come e' indicato nel tipo A e quindi esclusi i piccoli relitti antistanti alla batteria Strega lungo il margine a monte del corso Aurelio Saffi, relitti che continueranno ad essere in affitto al Municipio ad uso aiuole, fino a quando l'Amministrazione militare non addiverra' alla alienazione dei terreni costituenti la batteria della Strega;
- d)le aree sottostanti alle mura del Prato non comprese in detta Convenzione;
- e)le aree demaniali costituenti le sedi di corso Aurelio Saffi e di corso Principe Oddone e i relativi muraglioni di sostegno a valle e colle piccole aiuole annesse, gia' in uso pubblico per precedenti convenzioni, nonche' il piccolo bastione Janus;
- f)le aree demaniali costituenti le sedi di via Atto Vannucci pel tratto lungo il rovescio della batteria Strega; della strada delle mura dei Quartieri Nuovi, delle Cappuccine e del Prato, coi relativi bastioni, parapetti e muri di sostegno fino alla strada delle mura di Santa Chiara, gia' date queste ultime in proprieta' del Municipio con precedenti convenzioni.
Testo in vigore dal 27 maggio 1910 al 16 dicembre 2009
