Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1922 al 29 ottobre 1939. Leggi il testo vigente →
[1]Nei luoghi nei quali si trovano cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed attuazioni di piani regolatori possono essere prescritte dall'autorita' governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie, affinche' le nuove opere non danneggino lo aspetto e lo stato di pieno godimento delle cose e delle bellezze panoramiche contemplate nell'art. 1°.
[2]L'autorita' governativa potra' altresi' prescrivere opere di tutela strettamente necessarie per impedire danneggiamenti a bellezze naturali.
Testo in vigore dal 24 giugno 1922 al 29 ottobre 1939
