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[1]Anche indipendentemente dalla preventiva notificazione della dichiarazione di pubblico interesse, di cui nel precedente articolo, il Ministero della istruzione pubblica ha facolta' di ordinare la sospensione dei lavori iniziati su gli immobili soggetti alla presente legge.
[2]Entro il termine di un mese il Ministero della istruzione pubblica dovra' procedere alla notificazione della dichiarazione di cui all'art. 2.
[3]Trascorso questo termine senza che il Ministero abbia provveduto alla notificazione, l'ordine di sospensione si considera revocato.
[4]Nel caso di non avvenuta preventiva notificazione di cui all'art. 2, se la sospensione non e' revocata, e' riservata agli aventi diritto l'azione per indennita' limitata al rimborso delle spese.
Testo in vigore dal 24 giugno 1922 al 29 ottobre 1939
