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[1]E' estesa al nuovo mezzo di trasporto la franchigia prevista dall'art. 51 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto del 24 dicembre 1899, n. 501, per il carteggio di S. M. il Re e del Sommo Pontefice.
[2]Non sono ammesse a circolare per posta pneumatica le corrispondenze ufficiali in esenzione di tassa.
Testo in vigore dal 19 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
