Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 marzo 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabiliti i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 6 marzo 1910.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Arlotta.
[6]Visto, Il guardasigilli: Scialoja.
Testo in vigore dal 8 marzo 1910 al 16 dicembre 2009
