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[1]Chiunque fabbrichi o venda nel Regno qualsiasi apparecchio di accensione, che nell'uso possa sostituirsi ai fiammiferi di qualsiasi specie considerati nella legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato E, deve essere in possesso di licenza d'esercizio o di vendita, da rilasciarsi dall'Ufficio tecnico di finanza, previo pagamento del diritto di lire venti.
[2]Per ogni singolo apparecchio e' imposta, con effetto dal giorno della pubblicazione della presente legge, la tassa di fabbricazione di L. 1.50 e, per quelli importati dall'estero, oltre il dazio proprio, un'eguale soprattassa.
[3]La tassa non e' dovuta per gli apparecchi esportati all'estero.
[4]Sugli apparecchi tutti sara' impresso, a cura della finanza, uno speciale contrassegno.
[5]Sono applicabili alla fabbricazione, alla vendita ed al contrabbando degli apparecchi suddetti, fatte le debite variazioni nei riguardi della qualita' della merce, le disposizioni degli articoli 3, 10 ed 11 della sopracitata legge sulla fabbricazione dei fiammiferi.
Testo in vigore dal 8 marzo 1910 al 16 dicembre 2009
