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[1]VITTORIO EMANUELE II

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' soppressa l'imposta sulla produzione dei liquidi spiritosi distillati che si riscuote nelle Provincie Venete ed in quella di Mantova, ed in conseguenza e' levata anche l'addizionale di consumo per l'importazione dall'estero delle acquavite e spiriti nelle predette Provincie comprese nel territorio doganale, come pure l'equivalente per l'importazione di tali prodotti nella citta' franca di Venezia.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

[9]Dat. a Torino addi' 28 maggio 1867.

[10]VITTORIO EMANUELE

[11]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli. Tecchio.

[12]Ferrara.

Testo in vigore dal 30 maggio 1867 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1867-05-28;3720~art1 · fonte del testo

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